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Lo Statuto

ACCADEMIA PANZINIANA
Associazione culturale

Sede legale: Via Rapisardi,24 – Bellaria
C.F. 91111660402

e-mail: accademiapanziniana2008@gmail.com

Art.1
In virtù dell’art.18 della Costituzione Italiana ed in base agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione culturale denominata ACCADEMIA PANZINIANA con sede in Bellaria Igea Marina, in Via Rapisardi 24. Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.. La sede potrà essere trasferita altrove, purchè in Italia, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2
L’Associazione assume la natura giuridica di non riconosciuta, ha carattere volontario, aconfessionale e apolitico, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non ha scopi di lucro. Essa ha come oggetto della sua attività quello di promuovere la diffusione della cultura mediante l’organizzazione di incontri, convegni, conferenze, seminari aventi a tema argomenti attinenti all’oggetto statutario e, in particolare, quello di mantenere viva la memoria di Alfredo Panzini e di divulgarne l’opera. Per il perseguimento del suddetto oggetto l’Associazione potrà avvalersi di pubblicazioni di giornali, riviste e di libri e, in via subordinata ed eventuale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre Associazioni ed Enti aventi scopi affini.

Art.3
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che condividano le finalità dell’Associazione e che siano in possesso dei requisiti di specchiata moralità. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Chi intende essere ammesso come socio potrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull’ammissione in modo inappellabile. I soci sono tenuti:
a) al versamento delle quote sociali nella misura ed alle scadenze stabilite dall’Assemblea dei soci;
b) ad osservare lo Statuto e le delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Ai soci in regola con il versamento della quota sociale spetta il diritto di voto.
La qualifica di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento. Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che non osservi le disposizioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, i deliberati dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e che in qualunque momento danneggi moralmente e materialmente l’Associazione. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote sociali versate.
I soci possono essere onorari e ordinari. Sono soci onorari quei soci che non possono partecipare attivamente alla vita associativa, ma che, essendosi distinti per meriti pubblici e privati, onorano l’Associazione anche soltanto appartenendovi; essi non sono tenuti al versamento della quota sociale e non hanno diritto di voto. Sono soci ordinari tutti gli altri.

Art. 5
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal fondo comune;
b) dai beni mobili ed immobili di proprietà;
c) dagli avanzi delle gestioni annuali;
d) dalle elargizioni, donazioni e lasciti da chiunque disposti.
Il patrimonio dell’Associazione è destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all’Art. 2 del presente Statuto e non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
La quota sociale sarà determinata dall’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà necessario; essa ne fisserà anche la validità temporale. La quota sociale non è trasferibile né per atto tra vivi, né per mortis causa.
Le fonti di finanziamento sono costituite dalle quote sociali, dai proventi della gestione del patrimonio, dai contributi liberi dei soci, di singole persone, di Enti pubblici e privati, dai proventi di iniziative di autosostentamento, dai ricavi della eventuale gestione di attività di impresa svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali.
I soci possono effettuare versamenti a fondo perduto senza obbligo di rimborso o a titolo di finanziamento anche infruttifero.

Art. 6
L’anno sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell’anno il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico-finanziario che dovrà essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

Art.7
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art.8
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci presso la sede sociale, od anche altrove in Italia, mediante avviso scritto da inviare con qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza al domicilio dei soci risultante nell’apposito libro. L’Assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza della formalità della convocazione qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci e siano pure presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo. La seconda convocazione deve avere luogo non oltre trenta giorni dalla prima. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale, ovvero maggior termine, ma non superiore a sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano, per:
a) approvare il rendiconto economico-finanziario;
b) procedere alla nomina delle cariche sociali:
c) deliberare sugli argomenti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:
• su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell’Associazione;
• sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e scioglimento dell’Associazione.
Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea e che siano in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da conservarsi agli atti dell’Associazione, da altra persona che non sia membro del Consiglio Direttivo, né dipendente dell’Associazione. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante non può rappresentare in Assemblea più di tre soci. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la validità della costituzione, il diritto di intervento alla riunione e la regolarità delle deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altra persona designata dall’Assemblea. L’Assemblea nomina un segretario che redige il verbale dell’adunanza.
Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, deliberano validamente in prima adunanza con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci. In seconda adunanza con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci presenti e votanti.
Le deliberazioni delle Assemblee devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri, determinato dall’Assemblea dei soci. I consiglieri possono essere scelti anche fra i non soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo elegge inoltre nel suo seno il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, in Italia, quando lo reputi necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso scritto da inviare con qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario, scelto per la circostanza tra i consiglieri presenti, che lo sottoscrive insieme al Presidente. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea dei soci entro venti giorni perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo spetta ogni più ampia facoltà e potere per compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti dell’oggetto dell’attività sociale, senza eccezione di sorta, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all’Assemblea dei soci. Pertanto il Consiglio Direttivo potrà procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari , assumere obbligazioni anche cambiarie, contrarre mutui, assumere partecipazioni in altre associazioni, società, enti od imprese costituite o costituende aventi scopi affini, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l’Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, consentire costituzioni, rinunzie, surroghe, postergazioni, cancellazione di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, esercitare azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e Revocazione, di stipulare compromessi e transazioni, dare assenso alla voltura di licenze, dar vita ad organismi tecnici di supporto all’attività associativa, precisandosi che tale elenco è esemplificativo e non tassativo. La firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo e, ìn caso di sua assenza o di suo impedimento, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 10
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In caso di cessazione, l’intero patrimonio sociale sarà devoluto a favore del Comune di Bellaria Igea Marina che si farà cura di conservarlo e preservarlo.

Art. 11
Le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione ed i soci, i consiglieri ed i liquidatori in dipendenza del presente Statuto, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna parte ed il terzo d’accordo o, in mancanza d’accordo, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti della provincia di Rimini. Il Collegio funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedure. Il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 12
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

claudioLo Statuto